Pratiche necessarie per ottenere da parte dei ricorrenti i risarcimenti/ gli indennizzi dovuti dal Fondo di Garanzia per gli Assicurati
Moduli che le persone che rivendicano un credito nei confronti di una società insolvente compilano per ottenere i risarcimenti/ gli indennizzi dovuti dal Fondo di Garanzia per gli Assicurati:
1. Allegato n. 9 – RICHIESTA di pagamento relativa alla concessione del rimborso del premio (modello previsto dalla Norma 24/2019);
2. Allegato n. 10 – RICHIESTA di pagamento relativa alla concessione dei risarcimenti/degli indennizzi– Allegato n. 10 (modello previsto dalla Norma 24/2019).
I moduli PDF compilati verranno inviati all’indirizzo cerere.plata@fgaromania.ro
Dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania della decisione dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria di revocare la licenza di esercizio, il Fondo ha il diritto di effettuare pagamenti dai propri fondi al fine di pagare le somme dovute ai creditori assicurativi che hanno pagamento delle domande presentate (Allegato 9 - per i rimborsi dei premi, Allegato 10 – per risarcimenti, all'indirizzo di e-mail: cerere.plata@fgaromania.ro o per posta) con l’osservanza delle disposizioni legali.
I creditori assicurativi, titolari di uno o più crediti assicurativi sono, a seconda dei casi:
- l'assicurato - la persona fisica o giuridica nei rapporti giuridici con l'assicuratore debitore mediante la stipula del contratto di assicurazione;
- il beneficiario dell'assicurazione - persona fisica o giuridica assicurata o designata dal contraente che riceve l'indennizzo o i benefici previsti nel contratto di assicurazione;
- terzo danneggiato - la persona avente diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza di un rischio coperto da un contratto di assicurazione di responsabilità civile, compreso l'assicuratore legittimato per legge a recuperare dall'assicuratore fallimentare le somme a tale persona corrisposte per surrogazione, azione di regresso o azione diretta;
- l'assicurato - la persona fisica o giuridica nei rapporti giuridici con l'assicuratore debitore mediante la stipula del contratto di assicurazione;
- il beneficiario dell'assicurazione - persona fisica o giuridica assicurata o designata dal contraente che riceve l'indennizzo o i benefici previsti nel contratto di assicurazione;
- terzo danneggiato - la persona avente diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza di un rischio coperto da un contratto di assicurazione di responsabilità civile, compreso l'assicuratore legittimato per legge a recuperare dall'assicuratore fallimentare le somme a tale persona corrisposte per surrogazione, azione di regresso o azione diretta;
Il diritto dei creditori assicurativi di richiedere il pagamento delle somme dovute dal Fondo sorge alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, della decisione dell'Autorità di vigilanza finanziaria che revoca la licenza di esercizio e constata l'esistenza degli indici dello stato di insolvenza dell’assicuratore, ma non oltre 90 giorni dalla data di pronuncia definitiva della delibera di apertura della procedura di fallimento o dalla data di nascita del diritto di credito, quando è nato successivamente, a pena di decadenza dal diritto.
Per ricevere gli indennizzi/i risarcimenti dal Fondo, ogni persona che reclama un diritto di credito nei confronti della compagnia assicurativa deve compilare di conseguenza una richiesta motivata di pagamento, secondo il modello di cui all'Allegato n. 9 per i rimborsi dei premi, e all’Allegato n. 10 per le richieste di pagamento dei risarcimenti. Gli allegati indicati possono essere inviati al FGA all’indirizzo di e-mail: cerere.plata@fgaromania.ro o per posta.
Si ricorda che la richiesta di pagamento deve essere prodotta anche per le pratiche approvate/prodotte per il pagamento dall'assicuratore insolvente/fallimentare, ma per le quali il pagamento non è stato effettivamente effettuato.
Si ricorda che la richiesta di pagamento deve essere prodotta anche per le pratiche approvate/prodotte per il pagamento dall'assicuratore insolvente/fallimentare, ma per le quali il pagamento non è stato effettivamente effettuato.
La richiesta di pagamento (Allegato n. 9 - rimborsi premi / Allegato n. 10 - indennizzi) è indirizzata al Fondo tramite posta elettronica all'indirizzo di e-mail cerere.plata@fgaromania.ro oppure è presentata presso la sua sede, direttamente o tramite posta raccomandata, con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che assicurino la trasmissione del testo dell'atto e la conferma dell’avvenuto ricevimento. La richiesta di pagamento può essere presentata anche agli agenti all'uopo designati dal Fondo.
Documenti giustificativi attestanti il verificarsi dell'evento assicurato e l'importo richiesto. Qualora la richiesta di pagamento riguardi più pratiche di risarcitoria o contratti assicurativi, deve essere allegato un verbale contenente i dati identificativi e gli importi relativi a ciascuna pratica di risarcitoria/contratto assicurativo, nonché gli eventuali documenti pertinenti.
Si precisa che, in caso di rimborso del premio conseguente alla denuncia di polizze assicurative in corso di validità, i creditori assicurativi devono presentare al FGA sia la richiesta di pagamento, Allegato 9, sia la prova di risoluzione del contratto assicurativo, registrata/inviata all'assicuratore. L'allegato indicato può essere inviato al FGA tramite e-mail: cerere.plata@fgaromania.ro o per posta.
Si precisa che, in caso di rimborso del premio conseguente alla denuncia di polizze assicurative in corso di validità, i creditori assicurativi devono presentare al FGA sia la richiesta di pagamento, Allegato 9, sia la prova di risoluzione del contratto assicurativo, registrata/inviata all'assicuratore. L'allegato indicato può essere inviato al FGA tramite e-mail: cerere.plata@fgaromania.ro o per posta.
Gli elenchi dei creditori assicurativi i cui crediti certi, liquidi ed esigibili devono essere pagati dalle disponibilità del Fondo vengono redatti contestualmente alla registrazione e all'analisi delle richieste di pagamento e della relativa documentazione a supporto, previa verifica e approvazione delle pratiche di risarcitoria da parte delle strutture specializzate del Fondo.
L'approvazione o, se del caso, il rigetto degli importi pretese dai ricorrenti è di competenza della Commissione Speciale.
In caso di rigetto degli importi reclamati verrà emesso provvedimento di rigetto motivato. Contro la decisione può essere inoltrata opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza, all’autorità giudiziaria civile presso la sede del Fondo.
L'approvazione o, se del caso, il rigetto degli importi pretese dai ricorrenti è di competenza della Commissione Speciale.
In caso di rigetto degli importi reclamati verrà emesso provvedimento di rigetto motivato. Contro la decisione può essere inoltrata opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza, all’autorità giudiziaria civile presso la sede del Fondo.
Il pagamento da parte del Fondo dei crediti assicurativi accertati come certi, liquidi ed esigibili è effettuato entro il limite di un massimale di garanzia di RON 500.000 per un credito assicurativo dovuto in virtù di un contratto di assicurazione stipulato dall'assicuratore insolvente.
Il pagamento viene effettuato nella valuta nazionale - RON, e in caso di crediti in valuta estera, il pagamento può essere effettuato anche nella valuta del credito.
Gli indennizzi / i risarcimenti dovuti ai creditori assicurativi possono essere pagati dal Fondo per posta fino all'importo pari a RON 5.000 e/o tramite istituti di credito autorizzati dalla Banca Nazionale di Romania, anche online. (art. 15 comma 4 della Legge n. 213/2015 in combinato disposto con l'art. 23 comma 2 della Norma n. 24/2019).
Il pagamento viene effettuato nella valuta nazionale - RON, e in caso di crediti in valuta estera, il pagamento può essere effettuato anche nella valuta del credito.
Gli indennizzi / i risarcimenti dovuti ai creditori assicurativi possono essere pagati dal Fondo per posta fino all'importo pari a RON 5.000 e/o tramite istituti di credito autorizzati dalla Banca Nazionale di Romania, anche online. (art. 15 comma 4 della Legge n. 213/2015 in combinato disposto con l'art. 23 comma 2 della Norma n. 24/2019).
I pagamenti a favore di una persona diversa dal creditore assicurativo possono essere effettuati su richiesta del creditore assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia.
Se l'importo dell'indennizzo di un creditore assicurativo è superiore al tetto fissato per il FGA, l'importo eccedente tale tetto può essere recuperato dal creditore assicurativo nella procedura concorsuale, mediante l'iscrizione al passivo fallimentare.
L'elevato volume di attività generato dalla situazione della City Insurance può originare ritardi nella comunicazione con i creditori assicurativi e nella registrazione dei documenti. Vi assicuriamo che facciamo ogni sforzo per migliorare la situazione.
Grazie per la comprensione.
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